In diritto, leccessiva onerosità (cfr. artt. 1467-1469 c.c.) designa un'alterazione sopravvenuta e qualificata del sinallagma dei contratti di durata (vale a dire, dei "contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita": art. 1467, co. 1, c.c.), che può determinare il venir meno dell'interesse di una parte alla prosecuzione del rapporto contrattuale.

Tale eccessiva onerosità può esplicarsi o in un aggravamento della prestazione della parte che lamenti l'alterazione sinallagmatica (eccessiva onerosita sopravvenuta diretta) o nella diminuzione dell'utilità che la controprestazione può apportare alla parte stessa (eccessiva onerosità sopravvenuta indiretta)

A fronte di tale sopravvenienza, la parte interessata potrà domandare la risoluzione del contratto (art. 1467, co. 1, c.c.), salva la riconduzione del rapporto contrattuale ad equità su istanza dell'altra parte (art. 1467, co. 3, c.c.).

Ratio dell'istituto La ratio dell'istituto risiede nella tutela dell'equilibrio del rapporto contrattuale, compromesso dalla eccessiva onerosità sopravvenuta di una delle prestazioni in esso dedotte, tale da comportare un difetto sopravvenuto della causa del contratto.

Ciò, in quanto l'alterazione sopravvenuta del sinallagma, che determini una sproporzione del valore della prestazione rispetto a quello della controprestazione (o viceversa), non consente più (salva la riconduzione ad equità) di realizzare la funzione che in concreto le parti avevano attribuito al contratto al momento della sua stipulazione.

Da questo punto di vista, la sopravvenienza dell'onerosità consente di distinguere tale fattispecie da quella dell'originario squilibrio del contenuto oggettivo del contratto (con prestazioni corrispettive), che invece comporta (sempre che ne sussistano tutti i requisiti costitutivi) la rescindibilità della fattispecie contrattuale (ex artt. 1447 e 1448 c.c.).

Invece, il carattere sopravvenuto dell'alterazione, nonché la sua incidenza sull'economia complessiva del rapporto, accomuna l'eccessiva onerosità all'inadempimento per causa imputabile (artt. 1453-1462 c.c.) e alla impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile (artt. 1463-1466 c.c.), le quali, seppur partitamente regolate, sono egualmente soggette alla disciplina della risoluzione del contratto (Capo XIV).

Disciplina della risoluzione La risoluzione non può essere domandata se l'onerosità "rientra nellalea normale del contratto" (art. 1467, co. 2, c.c.).

La locuzione "alea" designa, in tal caso, l'alea normale (o economica) del contratto, con ciò intendendosi il rischio dell'incidenza di fattori imprevedibili sul valore economico delle prestazioni dedotte nel contratto, e che è presente in ogni fattispecie contrattuale.

Tale concetto va distinto da quello di alea in senso giuridico, che connota l'elemento causale dei contratti aleatori (cfr. art. 1469 c.c.), e che designa, invece, il rischio relativo al risultato economico del contratto, cioè l'incertezza in ordine al conseguimento della prestazione o del relativo ammontare.

L'eccessiva onerosità non ha effetto nemmeno sui contratti che siano aleatori "per loro natura o per volontà delle parti" (art. 1469 c.c.).

Quando invece il contratto comporti l'assunzione di obbligazioni di una sola delle parti, questa non può richiedere la risoluzione del contratto, bensì "una riduzione della sua prestazione ovvero una modificazione nelle modalità di esecuzione, sufficienti per ricondurla ad equità" (art. 1468 c.c.).

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